CCNL 11.04.2006
Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero
1. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal presente CCNL.
2. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 gg, il personale dirigente in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 gg; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 gg.
3. Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 27 del d.lgs. n.62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l'art.19 (fruizione dei permessi) dell'accordo 24.02.2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18 del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità al personale del presente accordo si applica l'articolo 35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente disciplina circa i congedi parentali.
4. Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL. Per l'attribuzione e la corresponsione della retribuzione di risultato, questa è determinata sulla base dell'attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono altresì all'erogazione della stessa, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutaz
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