CCNL 11.04.2006
Titolo VII - Disposizioni per le scuole italiane all'estero
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico. È fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
La durata del primo incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali all'estero è di quattro anni. È facoltà dell'Amministrazione conferire successivi incarichi di durata variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni.
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