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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo II - Il sistema delle relazioni sindacali

Capo I - Le relazioni sindacali

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero o amministrazione autonoma

1. La contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:

A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;

B) criteri generali per:

1) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;

2) attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti;

3) le modalità di determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti;

C) attuazione delle pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 10 (Comitato delle pari opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;

E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazi

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