CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo II - Il sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Le relazioni sindacali
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero o amministrazione autonoma) sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli organismi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende effet
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