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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo II - Il sistema delle relazioni sindacali

Capo I - Le relazioni sindacali

Art. 7 - Concertazione

1. La concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:

a) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;

b) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;

c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

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