IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo II - Il sistema delle relazioni sindacali

Capo II - I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative sindacali

Art. 13 - Composizione delle delegazioni

1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.

2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento), la delegazione, a livello nazionale di amministrazione, è così composta:

- da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento);

- da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento) non può essere titolare di relazioni sindacali quale parte della delegazione di parte pubblica in nome dell'amministrazione per l'area della dirigenza.

4. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.