CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo II - Il sistema delle relazioni sindacali
Capo II - I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative sindacali
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento), la delegazione, a livello nazionale di amministrazione, è così composta:
- da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento);
- da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento) non può essere titolare di relazioni sindacali quale parte della delegazione di parte pubblica in nome dell'amministrazione per l'area della dirigenza.
4. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
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