CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo III - Il rapporto di lavoro
Capo III - Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
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