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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo III - Il rapporto di lavoro

Capo III - Sospensioni e interruzioni del rapporto di lavoro

Art. 29 - Congedi per motivi di famiglia

1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.

2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).

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