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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo III - Il rapporto di lavoro

Capo V - Mobilità

Art. 34 - Mobilità

1. Per il personale dirigente resta confermata l'applicazione delle procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto il dirigente stesso ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

3. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

4. Resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.

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