CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo III - Il rapporto di lavoro
Capo VI - Estinzione del rapporto di lavoro
1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello di cui all'art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
2. Ove la conciliazione di cui all'art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non riesca il dirigente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni.
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