IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo III - Il rapporto di lavoro

Capo VI - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 43 - Procedure di arbitrato in caso di recesso

1. Avverso gli atti applicativi di cui all'art. 41 (recesso dell'amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L'avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.

2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione assuma l'obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.

3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corrispo

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.