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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo III - Il rapporto di lavoro

Capo VI - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 44 - Nullità del licenziamento

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29 (Assenze per malattia, Congedi dei genitori, Congedi per motivi di famiglia) del presente CCNL.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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