CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo IV - Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione
1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell'art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l'applicazione del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell'importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.