CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo IV - Trattamento economico
Capo IV -
1. Per i dirigenti di II fascia dipendenti dal Ministero della salute ed appartenenti alle professionalità sanitarie è, altresì, previsto quanto segue:
A) Dirigenti di II fascia di tutte le professionalità sanitarie (medici, veterinari, biologi, chimici, farmacisti, psicologi):
1) ai dirigenti delle suindicate professionalità, già in servizio alla data del 24.12.2004, è conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'importo annuo lordo per tredici mensilità di euro 6.713,94 quale differenza tra lo stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 1997 come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente del comparto Ministeri.
2) lo specifico trattamento economico, già previsto dallo stesso art. 12 del CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello delle predette professioni, ove attribuito, confluisce nella parte variabile della retribuzione di posizione del titolare e non può più essere corrisposto ai dirigenti di II fascia delle medesime professionalità assunti dopo il 24/12/2004.
B) Medici chirurghi e veterinari:
1) ai dirigenti già in servizio alla data del 24.12.2004 continua ad essere attribuita l'indennità di specificità medica nella misura di euro 7.746,85 annui lordi per tredici mensilità, con mantenimento dell'assegno personale non riassorbibile pari a euro 2.582,28;
2)ai dirigenti assunti dopo il 24.12.2004 continua ad essere attribuita l'indennità di specificità medica nella misura di euro 7.746,85 annuni lordi per tredic
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.