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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo IV - Trattamento economico

Capo V - Particolari istituti economici

Art. 61 - Sostituzione del dirigente

1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.

2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.

3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito.

4. La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al comma 3, terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.

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