CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo IV - Trattamento economico
Capo V - Particolari istituti economici
1. Ai dirigenti sindacali si applica l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco.
3. A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dalla singola amministrazione.
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