CCNL 21.04.2006
Parte seconda - Sezioni speciali
Sezione prima - Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992
Capo III - Trattamento economico
1. La struttura della retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di cui all'art. 74 (Campo di applicazione) appartenenti alle professionalità sanitarie di medico chirurgo e di veterinario, è confermata nelle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale confermata nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo;
c) indennità di specificità medico-veterinaria;
d) retribuzione di posizione minima contrattuale;
e) retribuzione di posizione parte variabile;
f) retribuzione di risultato;
g) retribuzione individuale di anzianità.
2. Tutte le voci stipendiali del comma 1, con esclusione della retribuzione di risultato sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera g) è corrisposta ove spettante.
3. La misura annua lorda, fissa e ricorrente dell'indennità di specificità medica ai dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e veterinario rimane fissata in euro 7.746,85. Essa riaffluisce al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei relativi dirigenti.
4. La struttura della retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di cui all'art. 74 (campo di
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