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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte seconda - Sezioni speciali

Sezione prima - Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992

Capo III - Trattamento economico

Art. 77 - Stipendio tabellare e retribuzione di posizione minima contrattuale ( Biennio economico 2002 - 2003)

1. Gli stipendi tabellari per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2001 sono definiti in euro 21.988,21 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

2. Gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono incrementati dall'1 gennaio 2002 di euro 86,00 mensili; dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo è rideterminato in euro 23.106,21, comprensivo della tredicesima mensilità.

3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2 dall'1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 2 è incrementato:

- di ulteriori euro 79,00 mensili;

- dell'importo lordo mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento, pari a euro 551,53, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.

4. Dall'1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo è rideterminato in euro 31.303,18, comprensivo della tredicesima mensilità.

5. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di cui al comma 1, dalle date indicate, è incrementata dei seguenti valori annui:

valore al 31.12.2001 incremento annuo dal 1.1.2002 incremento annuo dal 1.1.2003 va

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