CCNL 21.04.2006
Parte seconda - Sezioni speciali
Sezione prima - Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992
Capo III - Trattamento economico
1. La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all'art. 74 (campo di applicazione), grava sul fondo di posizione e risultato del Ministero della Salute. Tale fondo, ora disciplinato dall'art. 58 (Fondo per la retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia) del presente contratto, è integrato dei seguenti importi annui lordi occorrenti al finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione dei predetti dirigenti a decorrere dalle date sottoindicate:
a) dall'1 gennaio 2002 di euro 364,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2001;
b) dall'1 gennaio 2003 di euro 611,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2001.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, il fondo dal 1.1.2003 è ulteriormente incrementato di un importo annuo pari a euro 585,00 pro-capite per ciascun dirigente delle predette professionalità per le altre finalità del fondo stesso.
3. Dal 31 dicembre 2003 il predetto fondo è decurtato, per ciascuno dei dirigenti, dell'importo di euro 6.993,80 annuo e dei relativi oneri riflessi, pari alla quota di retribuzione di posizione conglobata nello stipendio tabellare.
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