Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo é inserito il seguente:
«2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.».
2. All'articolo 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel terzo periodo, dopo le parole: «vigenti regole tecniche,» è soppressa la parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su supporto cartaceo» sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui al presente comma».
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