Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto legislativo, la parola: «qualificata» è soppressa e dopo le parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole:
«Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato può contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, è sostituita dalla seguente:
«b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
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