Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorità giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo é aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n.196 del 2003.».
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