Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: «è realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».
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