Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Dopo il capo VII del decreto legislativo è introdotto il seguente:
«CAPO VIII
Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
Art. 73.
Sistema pubblico di connettività (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e local
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.