Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».
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