Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, dopo le parole: «con strumenti telematici» sono inserite le seguenti: «conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da: «a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, é inserito il seguente:
«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.».
3. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo é sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.».
4. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo dopo le parole: «Le regole tecniche» sono inserite le seguenti: «per la formazione,».
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