Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole:
«e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza, integrità e immodificabilità».
2. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo:
«L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.» è sostituito dal seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
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