Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198
Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
Titolo II - Organizzazione per la promozione delle pari opportunità
Capo II - Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna
[ARTICOLO ABROGATO]
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 4)
1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.
3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.
Articolo abrogato dall'art. 9, D.P.R. 14.05.2007, n. 115.
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