Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198
Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
Titolo II - Organizzazione per la promozione delle pari opportunità
Capo III - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)
1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. 13
Comma così modificato da: art. 1, lettera d), del d. lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010; art. 29, comma 1, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
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