Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198
Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
Titolo II - Organizzazione per la promozione delle pari opportunità
Capo IV - Consigliere e consiglieri di parità
(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
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