Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198
Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
Titolo II - Organizzazione per la promozione delle pari opportunità
Capo IV - Consigliere e consiglieri di parità
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. 20
Comma così modificato da: art. 1, lettera h), del d. lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010; art. 32, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
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