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Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (G.U. 31.05.2006, n. 133 - S.O. n. 125)

Libro III - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici

Titolo I - Pari opportunità nel lavoro

Capo II - Divieti di discriminazione

Art. 28 - Divieto di discriminazione retributiva 43

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)

1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.

43

Articolo modificato dall'art. 1, lettera s), del d. lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, in vigore dal 20 febbraio 2010.

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