Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198
Libro III - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici
Titolo I - Pari opportunità nel lavoro
Capo II - Divieti di discriminazione
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)
1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.
Articolo modificato dall'art. 1, lettera s), del d. lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, in vigore dal 20 febbraio 2010.
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