Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198
Libro III - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici
Titolo I - Pari opportunità nel lavoro
Capo III - Tutela giudiziaria
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38. 61
Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
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