Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria
Capo II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, D.Lgs. n. 157/1995; art. 18, D.Lgs. n. 358/1992; art. 11, L. n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, com
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.