Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria
Capo III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione V - Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; D.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto d
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