Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
Capo II - Concessioni di lavori pubblici
Sezione I - Disposizioni generali
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, L. n. 109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale
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