Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
Capo IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I - Infrastrutture e insediamenti produttivi
(art. 11, D.Lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
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