Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
Capo IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione III - Qualificazione dei contraenti generali
(art. 20-octies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 38; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando
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