Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
Capo IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione III - Qualificazione dei contraenti generali
(art. 20-nonies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente c
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