Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, D.Lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di r
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