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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 02.05.2006, n. 100 - S.O.)

Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria

Capo II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo

Art. 219 - Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza

(art. 30, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.

4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma

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