IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 02.05.2006, n. 100 - S.O.)

Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria

Capo III - Procedura di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte

Sezione I - Tipologia delle procedure di scelta del contraente

Art. 221 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara

(art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi impr

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.