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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 02.05.2006, n. 100 - S.O.)

Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria

Capo III - Procedura di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte

Sezione I - Tipologia delle procedure di scelta del contraente

Art. 222 - Accordi quadro nei settori speciali

(art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.

2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lett. i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte.

3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

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