Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo III - Procedura di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione IV - Informazioni
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 D.Lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto.
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