Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo III - Procedura di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione V - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, D.Lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di
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