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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 02.05.2006, n. 100 - S.O.)

Parte IV - Contenzioso

Art. 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale

(art. 32, L. n. 109/1994, come novellato dalla L. n. 80/2005; art. 150, D.P.R. n. 554/1999; D.M. n. 398/2000; art. 1, co. 71, L. n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'articolo 241, si applicano le seguenti regole.

2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.

3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.

4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.

5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

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