Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni
(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettr
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