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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 02.05.2006, n. 100 - S.O.)

Parte V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni

Art. 257 - Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del presente codice:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.

3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

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