Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo II - Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali
1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilancio, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.
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