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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Testo in vigore dal: 27.05.2006). (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo II - Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali

Art. 4 - Rendicontazione

1. I risultati della gestione delle entrate e delle spese, classificati in base ai criteri dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

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