Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170
Capo II - Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali
1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
3. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento.
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